Statuto

TITOLO I
Denominazione sede e durata


Art. 1 – Costituzione, sede e delegazioni


E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE USPIDALET ONLUS” con sede in Alessandria, via Venezia 16.

In caso di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la denominazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 117/2017 conterrà l’indicazione “Ente Filantropico” risultando per cui “FONDAZIONE USPIDALET ENTE FILANTROPICO”, qualora la Fondazione non fosse iscritta nell’istituendo Registro quale Ente Filantropico ma quale generico Ente del Terzo Settore, la denominazione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 117/2017, conterrà l’indicazione “Ente del Terzo Settore” oppure l’acronimo “ETS”.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Alessandria non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Alessandria ed eventualmente nel territorio nazionale.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile (art. 12 e seguenti incluse relative disposizioni di attuazione).

In caso di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione dovrà usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore”, ovvero il relativo acronimo “ETS”.


Art. 2 – Durata


La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II
Scopi e finalità


Art. 3 – Scopi


La Fondazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro, è volta all’esclusivo o principale perseguimento di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo a persone in situazioni socio economiche svantaggiate.

In particolare svolge attività di interesse generale individuata al comma 1 lettera a) dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 nello specifico facendo riferimento all’art. 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

La Fondazione sviluppa le proprie attività collaborando e coordinandosi con l’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, azienda di rilievo nazionale riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, di cui è parte con livello di eccellenza il Presidio “Cesare Arrigo”, e con le associazioni di volontariato al fine di favorire il benessere dei pazienti/utenti, anche attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi alla persona offerti ai medesimi, nonché di offrire il supporto agli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi sanitari.

Le attività comunque indirizzate nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, svolte in relazione alla tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale, sono le seguenti:

  • a) favorire l’assistenza e la prestazione di servizi sanitari a favore dei soggetti svantaggiati e dei pazienti ricoverati;
  • b) contribuire al finanziamento della ricerca scientifica al fine di ampliare l’offerta delle prestazioni sanitarie a beneficio delle persone svantaggiate e dei pazienti ricoverati;
  • c) contribuire all’acquisto dei materiali e delle attrezzature per fornire un’assistenza dignitosa anche a chi non ha i mezzi;
  • d) svolgere attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche psico-pedagogiche;
  • e) favorire la ricerca traslazionale, il passaggio della stessa all’applicazione pratica e operativa in ambito nazionale ed internazionale;
  • f) assistere i pazienti e i parenti degli stessi;
  • g) collaborare all’ampliamento dei servizi;
  • h) attuare tutte le iniziative volte a favorire i contatti tra l’Ospedale e l’ambiente esterno;
  • i) promuovere la buona immagine dei servizi resi dall’Azienda;
  • j) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione e di educazione sanitaria;
  • k) attuare i programmi di formazione ed educazione sanitaria, nonché di ricerca scientifica, svolti direttamente, ovvero affidati ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che li svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con appositi regolamenti governativi emanati ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n.400;
  • l) svolgere le attività necessarie alla realizzazione di interventi anche strutturali per investimenti strumentali finalizzati all’erogazione delle prestazioni;
  • m) supportare le attività di cooperazione svolte dall’Azienda.

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra disposto, contribuisce ad ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi.

Per questo, la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, con personalità ed istituzioni italiane e straniere che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate.


Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse


Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  • a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • c) acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
  • d) stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
  • e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • f) stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;
  • g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
  • h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
  • i) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero;
  • j) sostenere le attività cliniche di studio e ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
  • k) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamento sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
  • l) svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all’uopo costituiti secondo l’ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;
  • m) porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, ad esclusione di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 “Testo Unico in materia bancaria e creditizia”, e svolgere la connessa attività di marketing, con l’organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l’esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 “Testo Unico in materia bancaria e creditizia”; potrà inoltre al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività istituzionali emettere specifici «titoli di solidarietà». I titoli saranno obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiranno il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non saranno collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziabili nel mercato monetario. Il tutto secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative ed il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Per l’applicazione pratica si farà riferimento ai vincoli dell’articolo 77 del Codice del Terzo settore;
  • n) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;
  • o) svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, con le attività di cui all’articolo 3 del presente statuto idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. E non potrà svolgere attività diverse da quelle connesse o strumentali.

La Fondazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.


Art. 5 – Principi ispiratori dell’attività


La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione. L’attività della Fondazione è ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, di rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di ricavi e costi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.


TITOLO III
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio


Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari


Il patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell’art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), liquido e disponibile, ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
  2. dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  3. dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a patrimonio;
  4. dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
  5. dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali;
  6. da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o privati destinati ad incremento del patrimonio. Qualora il patrimonio minimo risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite l’organo di amministrazione dovrà senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’Ente. In caso di inerzia del sopracitato organo si dovrà attivare l’Organo di Controllo.

Per le obbligazioni dell’Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 7 – Fondo di gestione


Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
  2. da eventuali raccolte correlate alla percentuale di compartecipazione alle imposte sui redditi;
  3. da eventuali donazioni e contributi o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al patrimonio;
  4. da eventuali contributi concessi da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali di qualsiasi genere, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  5. dai contributi corrisposti in qualsiasi forma dai Sostenitori, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  6. dalle quote dei membri della Fondazione, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
  7. dai ricavi dell’attività accessorie, strumentali o connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la Fondazione.

La Fondazione provvederà al proprio funzionamento e al perseguimento dei propri scopi sia con gli introiti di cui sopra ovvero, qualora gli stessi non fossero sufficienti, attraverso l’eventuale apporto concordato dell’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria che potrà mettere a disposizione a titolo gratuito attrezzature e personale dell’ospedale ovvero eventuali contributi all’uopo necessari.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate per il funzionamento della Fondazione stessa, secondo criteri di economicità, per l’adempimento degli oneri fiscali, per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione, salvo reinvestimenti ovvero accantonamenti e riserve (obbligatorie o facoltative), proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea.


Art. 8 – Esercizio finanziario


L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve, entro il 31 marzo, redigere il bilancio consuntivo e, entro il trentuno ottobre, redigere ed approvare quello preventivo della Fondazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile con la maggioranza di cui all’art.14 del presente statuto.

Utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e per attività ad essi connesse. E’ vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio sociale dovrà contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (ex art.39 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, sostenitori o partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.


TITOLO IV
Membri


Art. 9 – Membri della Fondazione


I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori, Sostenitori e Onorari.


Art. 10 – Fondatori


Sono Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o in forza di procura speciale, l’atto di costituzione e gli altri soggetti pubblici o privati che hanno partecipato all’atto costitutivo. Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia e non è trasmissibile.


Art. 11 – Sostenitori


Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, italiani o internazionali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura almeno un anno e, in casi particolari, il Consiglio di Amministrazione può deliberare una durata superiore precisandone il termine.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.


Art. 12 – Onorari


Sono Componenti Onorari le persone fisiche o giuridiche a cui la Fondazione riconosce una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità della Fondazione. Il Componente Onorario non è tenuto a versamenti a favore della Fondazione, può partecipare, se invitato, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non ha il diritto di voto, può esprimere parere non vincolante e non può ricoprire cariche. La qualifica di Componente Onorario è concessa dalla Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; è valida a vita ma può essere revocata con delibera dello stesso Consiglio insindacabilmente. Il Componente Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione della Fondazione.

Il ruolo di Componente Onorario non è incompatibile con quello di Membro Ordinario o Organizzatore.


Art. 13 – Esclusione e recesso dei membri della Fondazione


L’esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto.

Per l’esclusione di un Sostenitore è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri della Fondazione aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del membro o dei membri da escludere.

L’esclusione dei Sostenitori può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti da detto status, tra i quali, in via non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Tutti i membri condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica o la pubblica amministrazione dovranno essere estromessi dalla Fondazione d’ufficio.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa o gettino discredito o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione (dovuta a qualsiasi motivo o titolo);
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e Sostenitori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.

Per l’esclusione ed il recesso dei Componenti Onorari valgono le regole di cui al presente articolo con l’esclusione della lettera a) del comma 4.


TITOLO V
Organi sociali


Art. 14 – Organi della Fondazione


Sono organi della Fondazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
  4. il Collegio Sindacale;
  5. i Presidenti Onorari, se nominati;
  6. il Comitato degli Amici della Fondazione, ove istituito.

Possono essere eventualmente nominati il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo quanto infra previsto per il Collegio Sindacale.


Art. 15 – Assemblea


L’assemblea è composta dai Fondatori e dai Sostenitori in regola con i versamenti.

L’assemblea ha le seguenti competenze:

  1. deliberare sull’esclusione dei membri in base a quanto stabilito all’art.13 del presente Statuto;
  2. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. nominare i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso, nonché deliberare sulla loro revoca;
  4. nominare, ove opportuno, i Presidenti Onorari
  5. deliberare sulle modifiche allo Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  6. deliberare in merito alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, il tutto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  7. nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, determinare i poteri e i compensi degli stessi;
  8. approvare annualmente il bilancio consuntivo;
  9. esprimere al Consiglio pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;
  10. esprimere pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
  11. deliberare su quant’altro devoluto dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. Il luogo di convocazione può essere ovunque nell’ambito del territorio della provincia di Alessandria.

L’Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all’atto di adesione della Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno e deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti (anche su delega). Ai sensi dell’art.24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ciascun componente può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe scritte, anche in calce all’avviso di convocazione, se la Fondazione ha un numero di componenti inferiore a 500 (cinquecento), di massimo 5 (cinque) se la Fondazione ha un numero di componenti superiore a 500 (cinquecento).

Tutti i Fondatori e i Sostenitori hanno diritto di partecipare all’assemblea e a ciascuno di loro spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, tranne quelle relative alla modifica dello statuto e all’esclusione dei Fondatori che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dell’assemblea e quelle di cui all’articolo 24 del presente Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto.


Art. 16 – Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a dodici membri nominati dall’Assemblea come segue:

  • numero cinque membri nominati dai Fondatori se esistenti e i restanti dai Sostenitori.
  • un membro, su designazione del Comitato degli “Amici” della Fondazione, se istituito;
  • i restanti, su designazione dei Sostenitori.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell’atto costitutivo della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi, salvo revoca, da parte di chi li ha nominati, prima della scadenza del mandato. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica sino alla successiva Assemblea, quest’ultima provvederà a confermarli o a eleggerne di nuovi.

Il Consiglio determina, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

Al Consiglio di Amministrazione svolge la propria attività gratuitamente senza ricevere alcun compenso ne diretto ne indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad esclusione dei poteri di spettanza dell’assemblea in caso di variazioni statutarie e di scioglimento, cessione e trasformazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

  • a) stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività;
  • b) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  • c) attribuire la qualità di membro Sostenitore, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio stesso con particolare riferimento alle misure minime dei contributi;
  • d) attribuire la qualifica di Componente Onorario;
  • e) individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti e affidandone la realizzazione a gruppi operativi dei quali verrà individuato il responsabile;
  • f) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
  • g) nominare ove opportuno i componenti del Comitato degli “Amici” della Fondazione;
  • h) nominare, ove opportuno, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione;
  • i) determinare eventualmente l’emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio stesso;
  • j) approvare ed adottare il Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
  • k) costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni o attività;
  • l) proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all’assemblea;
  • m) fissare criteri e modalità di erogazione delle rendite;
  • n) determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione, il tutto in conformità agli articoli 10 e 11 del presente Statuto;
  • o) redigere annualmente il bilancio consuntivo e entro il trentuno ottobre di ogni anno quello preventivo della Fondazione;
  • p) approvare annualmente il bilancio preventivo;
  • q) proporre la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo
  • in seguito allo scioglimento della Fondazione, in merito alla
  • quale deve deliberare l’assemblea con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo;
  • r) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

  • a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  • b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all’estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione.
  • c) ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa.
  • d) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazione ai sensi dell’art.48 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Convocazione e quorum


Il Consiglio è convocato dal presidente di propria iniziativa o di un terzo dei consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno della seduta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto di voto e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal suo vice o ancora dal consigliere più anziano di carica ovvero, in caso di ulteriore parità, dal consigliere più anziano di età. Delle riunioni è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario medesimo.


Art. 18 – Presidente, Vice Presidente e Direttore


Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Vice Presidente svolge attività vicaria al Presidente, in caso di impedimento, con i medesimi poteri. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione a cui risponde del proprio operato, sovraintende alla gestione della Fondazione ed a lui competono la gestione ordinaria, tecnica, amministrativa, organizzativa, del personale e dei collaboratori. Partecipa di diritto con voto consultivo, se non già membro, al Consiglio di Amministrazione, resta in carica per la durata dello stesso ed è rinnovabile.


Art. 19 – Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati dall’Assemblea.

I primi Sindaci ed il Presidente sono nominati nell’atto costitutivo della Fondazione.

L’attività del Collegio è ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio Sindacale in particolare vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esercita, altresì, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I membri del Collegio Sindacale devono partecipare alle assemblee in cui viene approvato il bilancio consuntivo e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio preventivo.

I membri del Collegio Sindacale possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, devono essere comunque convocati.

La convocazione potrà essere effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 17.

I membri del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati per non più di tre mandati; gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, su proposta di uno o più componenti del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.

L’Assemblea, eventualmente determina l’emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio stesso al momento della loro nomina, per l’intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.


Art. 20 – Presidente Onorario


Possono essere nominati Presidenti Onorari della Fondazione coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Fondazione e abbiano acquisito benemerenze particolari nell’ambito del loro mandato.

La nomina a Presidente Onorario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e può essere revocata insindacabilmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Presidenti Onorari non sono tenuti a versamenti a favore della Fondazione e possono partecipare, se invitati, a tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con diritto di intervento ma non di voto e possono fornire pareri non vincolanti a richiesta di qualsiasi organo della Fondazione.


Art. 21 – Comitato degli “Amici” della Fondazione


Il Comitato degli “Amici” della Fondazione può essere istituito per la divulgazione della conoscenza della Fondazione e delle iniziative dalla stessa assunte per il raggiungimento dei propri scopi.

In particolare il Comitato ha le seguenti funzioni:

  • divulgare la conoscenza della Fondazione presso enti e/o soggetti idonei e potenzialmente interessati a partecipare, in qualsiasi forma, alla vita della Fondazione;
  • far conoscere a terzi idonei e potenzialmente interessati, le singole iniziative della Fondazione, sollecitandone la partecipazione;
  • sollecitare l’elargizione di contributi a favore della Fondazione, nelle forme ritenute più opportune;
  • fare quant’altro necessario e/o opportuno affinché soggetti terzi collaborino o incrementino la propria collaborazione personale e/o finanziaria nell’ambito dell’attività della Fondazione.

Il Comitato degli “Amici” della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un massimo di quindici componenti secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e dura in carica un anno. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Il Comitato degli “Amici” della Fondazione nomina tra i suoi componenti il Presidente.

I componenti del Comitato possono essere scelti anche al di fuori dei membri della Fondazione e, in tal caso, non saranno tenuti al versamento di contributi a favore della Fondazione.

Al termine del proprio mandato annuale il Comitato presenta una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ove vengono illustrate le iniziative svolte dal Comitato nella sua collegialità e/o dai suoi componenti.

I componenti del Comitato possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma non di voto.


Art. 22 – Segretario e Tesoriere


Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Esercitano le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

Il Segretario e il Tesoriere possono partecipare senza diritto di voto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Art. 23 – Clausola arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte


Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura arbitrale ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.


TITOLO VI
Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio


Art. 24 – Scioglimento fusione della Fondazione


Lo scioglimento della Fondazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori ne determina i poteri e ne stabilisce il compenso.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, o sentito il parere dei Fondatori Promotori e dell’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione può fondersi, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.


TITOLO VII
Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio


Art. 25 – Norma di chiusura o norma finale


Per ogni ulteriore definizione dell’attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di apposito documento che disciplini le modalità di funzionamento della Fondazione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile.